| | | | | | | | Incarto n° | Lugano | In nome | | || | La prima Camera civile del Tribunale d'appello | ||||| | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser | | segretaria: | Locatelli, vicecancelliera | sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 4 aprile 2003 presentata da | | __________ e __________ (patrocinati dall'avv. __________) | relativa alla sentenza del 16 luglio 2002 con cui la Corte della Contea di Barnet, Londra (Barnet County Court) ha pronunciato lo scioglimento del loro matrimonio; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con sentenza del 16 luglio 2002 la Corte della Contea di Barnet (Barnet County Court) ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato l'__________ 1996 a Hendon (Distretto londinese di Barnet) tra i cittadini italiani __________ e __________; che il 4 aprile 2003 __________ e __________ hanno chiesto alla Camera civile di appello la delibazione di tale sentenza; che le parti hanno dichiarato di rinunciare al contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio; e considerando in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC); che l'esecutività in Svizzera di sentenze pronunciate in Gran Bretagna sullo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio è retta dalla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976 e per la Gran Bretagna il 24 agosto 1975; che sussidiariamente, nella misura in cui non leda la convenzione dell'Aia o risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto privato (art. 17 della Convenzione in relazione con gli art. 1 cpv. 2, 25 segg. e 65 LDIP); che secondo l'art. 2 cpv. 2 della citata Convenzione i divorzi stranieri sono riconosciuti in qualsiasi altro Stato contraente se al momento della domanda nello Stato del divorzio l'attore vi aveva la propria dimora abituale e i coniugi vi avevano da ultimo abitualmente dimorato insieme; che tale condizione è adempiuta nel caso in esame, il marito – attore – avendo la sua residenza abituale in Gran Bretagna sin dal maggio del 1999; che inoltre la convenuta ha formalmente aderito alla domanda di divorzio, come risulta dalla sentenza (doc. _), e ne postula ora il riconoscimento in Svizzera, congiuntamente con l'ex marito (doc. _); che non risultano motivi di ordine pubblico per cui il riconoscimento della sentenza dovrebbe essere negato (art. 6 e 10 della Convenzione medesima); che per il resto la sentenza in oggetto è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione rilasciata il 29 agosto 2002 dalla stessa Corte della Contea di Barnet (doc. _); che in definitiva la sentenza del 16 luglio 2002 adempie i requisiti per il riconoscimento previsti dalla Convenzione dell'Aia e può essere delibata; che i costi dell'attuale procedura vanno a carico degli istanti, non essendovi parti soccombenti (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC) che possano essere tenuti a sopportarli; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 16 luglio 2002 con cui la Corte della Contea di Barnet (Barnet County Court) ha sciolto il matrimonio contratto l'11 aprile 1996 da __________ e __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico degli istanti in solido. 3. Intimazione all'avv. __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria