che gli oneri processuali del giudizio attuale vanno solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno (art. 10 cpv. 1 LTG), come i coniugi stessi propongono, non essendovi del resto alcun “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC; che per gli stessi motivi non è possibile attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 1.1 della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata il 22 ottobre 2002 dal Tribunale di Neuss (Amtsgericht Neuss, Familiengericht), è riconosciuto e dichiarato esecutivo. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr.