che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC); che per “sentenze civili” nel senso dell'art. 511 CPC non si intendono solo giudizi di merito, ma anche transazioni giudiziarie (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a edizione, pag. 432 n. 11a); che le sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (cpv.