che nel caso precipuo tale decisione non può più formare oggetto di ricorso ed è definitiva dal 30 settembre 2002, come attesta il giudice che ha emanato la sentenza in un attergato apposto il 9 ottobre 2002 sull'esemplare della sentenza stessa prodotto ai fini della delibazione; che non si scorge per il resto alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 LDIP, la rettifica dello stato civile non essendo né incompatibile con l'ordine pubblico svizzero (dov'è esplicitamente prevista, anzi, all'art. 45 CC) né denotando alcun apparente vizio di procedura, l'istante avendo sostenuto la sua causa con successo davanti al Procuratore della Repubblica;