che nella fattispecie la delibazione è regolata pertanto dalle norme generali contemplate art. 25 a 27 LDIP; che, ciò premesso, in conformità all'art. 25 LDIP una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata (lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c); che la competenza dell'autorità estera è data – tranne casi estranei a quello in esame – se il convenuto era domiciliato nello Stato del giudizio (art. 26 lett.