che i requisiti cui soggiace il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere sono disciplinati dagli art. 25 a 27 LDIP, salvo norme particolari contenute nella legge stessa o in trattati internazionali ratificati dalla Svizzera (art. 1 cpv. 2 LDIP); che sul riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere circa la rettifica di registri dello stato civile la legge federale sul diritto internazionale privato non enuncia disposizioni specifiche; che fra la Svizzera e la Turchia non risultano esistere nemmeno convenzioni bilaterali o multilaterali sul riconoscimento o l'esecuzione di sentenze civili;