(art. 29 cpv. 1 prima frase LDIP); che nel Cantone Ticino competente a riconoscere e dichiarare esecutive le sentenze civili emanate all'estero รจ la Camera civile di appello (art. 511 cpv. 1 CPC), la quale statuisce con procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 311 segg. CPC, cui rinvia l'art. 511 cpv. 2); che i requisiti cui soggiace il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere sono disciplinati dagli art. 25 a 27 LDIP, salvo norme particolari contenute nella legge stessa o in trattati internazionali ratificati dalla Svizzera (art. 1 cpv.