e considerando in diritto: che in ossequio all'art. 32 cpv. 1 LDIP le decisioni o i documenti stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri relativi “se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza”; che nondimeno, ove la decisione straniera – pur riguardando questioni di stato civile – non implichi trascrizioni in registri svizzeri (come nel caso specifico, l'istante non figurando in registri svizzeri dello stato civile), torna applicabile il principio generale secondo cui l'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere proposta “all'autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera” (art. 29 cpv.