{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-04-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2003-11_2003-04-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59088&nX40_KEY=4927978&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "699a1ab41d7ddd0d9b7c5bfbf00dbf2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.04.2003 10.2003.11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.04.2003 10.2003.11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.04.2003 10.2003.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:15:14", "Checksum": "340d772b4c9060559cf616d9abdb9858", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.04.2003 10.2003.11\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano, 14 aprile 2003/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani |\n|\nsegretaria: |\nLocatelli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 27 marzo 2003 presentata da\n|\n|\n__________\n|\nriguardante la sentenza emessa il 13 agosto 2002 con cui il 4° Tribunale di diritto del Distretto di Kadiköy (Kadıköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi), Provincia di Istanbul, ha rettificato la data di nascita dell'istante nei registri turchi dello stato civile;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che il 24 giugno 2002 __________ ha adito il 4° Tribunale di diritto del Distretto di Kadiköy, nella Provincia di Istanbul, per ottenere la correzione della propria data di nascita (20 dicembre 1950 anziché 20 dicembre 1952) nei registri turchi dello stato civile;\ncon sentenza del 13 agosto 2002 il tribunale ha accolto la richiesta e ha ordinato all'ufficio dello stato civile del Distretto di Eminönü, nella Provincia di Istanbul, la rettifica in questione;\nche __________ si è rivolto il 27 marzo 2003 a questa Camera, postulando la delibazione di tale sentenza, in modo da annunciare la data di nascita corretta all'Ufficio delle assicurazioni sociali e a quello del controllo abitanti;\nche l'istanza non ha formato oggetto di intimazione, sia perché la rettifica interessa il solo istante, sia perché nel Cantone Ticino il Procuratore pubblico non ha più alcuna competenza in materia civile;\nche, ciò premesso, nulla osta all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che in ossequio all'art. 32 cpv. 1 LDIP le decisioni o i documenti stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri relativi “se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza”;\nche nondimeno, ove la decisione straniera – pur riguardando questioni di stato civile – non implichi trascrizioni in registri svizzeri (come nel caso specifico, l'istante non figurando in registri svizzeri dello stato civile), torna applicabile il principio generale secondo cui l'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere proposta “all'autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera” (art. 29 cpv. 1 prima frase LDIP);\nche nel Cantone Ticino competente a riconoscere e dichiarare esecutive le sentenze civili emanate all'estero è la Camera civile di appello (art. 511 cpv. 1 CPC), la quale statuisce con procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 311 segg. CPC, cui rinvia l'art. 511 cpv. 2);\nche i requisiti cui soggiace il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere sono disciplinati dagli art. 25 a 27 LDIP, salvo norme particolari contenute nella legge stessa o in trattati internazionali ratificati dalla Svizzera (art. 1 cpv. 2 LDIP);\nche sul riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere circa la rettifica di registri dello stato civile la legge federale sul diritto internazionale privato non enuncia disposizioni specifiche;\nche fra la Svizzera e la Turchia non risultano esistere nemmeno convenzioni bilaterali o multilaterali sul riconoscimento o l'esecuzione di sentenze civili;\nche nella fattispecie la delibazione è regolata pertanto dalle norme generali contemplate art. 25 a 27 LDIP;\nche, ciò premesso, in conformità all'art. 25 LDIP una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata (lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c);\nche la competenza dell'autorità estera è data – tranne casi estranei a quello in esame – se il convenuto era domiciliato nello Stato del giudizio (art. 26 lett. a LDIP);\nche in concreto l'azione di rettifica promossa dall'istante, di carattere civile contenzioso (CIEC, Guide pratique international de l'état civil, rubrica “Turchia”, punto n. 2.2.1, in: www.ciec1.org), era diretta contro la Direzione dello stato civile, rappresentata dal Procuratore della Repubblica;\nche ci si può domandare se la Direzione dello stato civile sia equiparabile a un “convenuto domiciliato nello Stato del giudizio” a mente dell'art. 26 lett. a LDIP;\nche, comunque sia, nelle azioni volte alla rettifica dello stato civile la Svizzera riconosce, oltre alla competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri del domicilio, anche – secondo dottrina – quella dei tribunali o delle autorità estere del luogo in cui si trova il registro (Jametti Greiner/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 8 ad art. 33);\nche quindi, in concreto, la sentenza da delibare può senz'altro ritenersi emessa da un tribunale competente;\nche nel caso precipuo tale decisione non può più formare oggetto di ricorso ed è definitiva dal 30 settembre 2002, come attesta il giudice che ha emanato la sentenza in un attergato apposto il 9 ottobre 2002 sull'esemplare della sentenza stessa prodotto ai fini della delibazione;\nche non si scorge per il resto alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 LDIP, la rettifica dello stato civile non essendo né incompatibile con l'ordine pubblico svizzero (dov'è esplicitamente prevista, anzi, all'art. 45 CC) né denotando alcun apparente vizio di procedura, l'istante avendo sostenuto la sua causa con successo davanti al Procuratore della Repubblica;\nche nelle condizioni descritte sono date le condizioni cumulative dell'art. 25 LDIP;"}