L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della decisione emanata tra le parti il 27 febbraio 2002 con cui il Tribunale cantonale di __________, prima sezione (Kantonsgericht des Kantons __________, 1. Abteilung) invita l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a trasferire la proprietà della particella n. __________ RFD di __________, previa cancellazione della restrizione di disporre, dapprima agli eredi __________ e __________ e poi alla legataria __________ è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr.