CFPG, Il Ticino e il diritto, Lugano 1997, pag. 34 in fondo); che il dispositivo della decisione con cui il tribunale confederato invita l'ufficiale del registro fondiario a cancellare la restrizione della facoltà di disporre iscritta in corso di causa e a trasferire la proprietà della particella n. __________ RFD di __________, dapprima agli eredi di __________ e poi alla legataria __________, è il solo suscettibile di delibazione nel Cantone Ticino; che la decisione del tribunale ha acquisito forza di giudicato il 6 marzo 2002, come ha dichiarato la giudice relatrice nell'istanza dell'8 marzo 2002 a questa Camera;