in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b), e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c); che per “sentenze civili” non si intendono solo pronunciati di merito, ma anche decisioni che – come in concreto – pongono fine al processo per transazione, desistenza o acquiescenza (Knapp in: Commentaire de la Constitution fédérale, n. 36 ad art. 61; CFPG, Il Ticino e il diritto, Lugano 1997, pag. 34 in fondo);