{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-03-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2002-5_2002-03-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59147&nX40_KEY=4711429&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f1bff765a493d1b7043145bcf1d81ab1"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2002.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.03.2002 10.2002.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.03.2002 10.2002.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.03.2002 10.2002.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:24:07", "Checksum": "0a698b9145b526a0df68bccdc5733e3c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.03.2002 10.2002.5\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 8 marzo 2002 presentata da\nrelativa alla decisione del 27 febbraio 2002 con cui il Tribunale cantonale di __________, prima sezione (Kantonsgericht des Kantons __________, 1. Abteilung) ha preso atto di una transazione conclusa dalle parti, disponendo un trasferimento di proprietà nel registro fondiario;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che il 5 novembre 1998 __________ ha convenuto __________ e __________ davanti al Tribunale cantonale di __________ per ottenere la consegna di un legato lasciatole per testamento da __________ (deceduta il __________ 1998), consistente nella particella n. __________ RFD di __________, oltre all'importo di DM 200'000.– e a un'indennità mensile di dilazione pari a fr. 4'500.– fino alla consegna dell'immobile e dell'inventario;\nche i convenuti si sono opposti all'azione con risposta del 27 aprile 1999;\nche il 13/21 febbraio 2002, in pendenza di procedura, le parti hanno raggiunto una transazione stragiudiziale secondo cui i convenuti riconoscono la pretesa dell'attrice sulla particella\nn. __________ RFD __________ e sul mobilio, ad eccezione di alcuni oggetti, mentre la legataria rinuncia al versamento di DM 200'000.– e all'indennità di dilazione;\nche, preso atto di ciò, con decisione del 27 febbraio 2002 il Tribunale cantonale, prima sezione, ha stralciato la causa dai ruoli e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a trasferire la proprietà del fondo in conformità alla clausola\nn. 1 della transazione;\nche l'8 marzo 2002 le parti hanno chiesto congiuntamente alla Camera civile di appello, per mezzo del Tribunale cantonale di __________, la delibazione del predetto giudizio nel Cantone Ticino;\nche la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio in questa sede, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b), e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);\nche per “sentenze civili” non si intendono solo pronunciati di merito, ma anche decisioni che – come in concreto – pongono fine al processo per transazione, desistenza o acquiescenza (Knapp in: Commentaire de la Constitution fédérale, n. 36 ad art. 61; CFPG, Il Ticino e il diritto, Lugano 1997, pag. 34 in fondo);\nche il dispositivo della decisione con cui il tribunale confederato invita l'ufficiale del registro fondiario a cancellare la restrizione della facoltà di disporre iscritta in corso di causa e a trasferire la proprietà della particella n. __________ RFD di __________, dapprima agli eredi di __________ e poi alla legataria __________, è il solo suscettibile di delibazione nel Cantone Ticino;\nche la decisione del tribunale ha acquisito forza di giudicato il 6 marzo 2002, come ha dichiarato la giudice relatrice nell'istanza dell'8 marzo 2002 a questa Camera;\nche dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);\nche le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la decisione di stralcio dovendosi – appunto – a un accordo da loro raggiunto;\nche sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 CPC;\nche gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti (art. 10 cpv. 1 LTG) in ragione di metà ciascuno, secondo la stessa chiave di riparto prevista nella transazione (clausola n. 11);\nche non è il caso invece di attribuire ripetibili, nessuna delle parti potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148\ncpv. 1 CPC;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della decisione emanata tra le parti il 27 febbraio 2002 con cui il Tribunale cantonale di __________, prima sezione (Kantonsgericht des Kantons __________, 1. Abteilung) invita l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a trasferire la proprietà della particella n. __________ RFD di __________, previa cancellazione della restrizione di disporre, dapprima agli eredi __________ e __________ e poi alla legataria __________ è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\n– avv. __________;\n– avv. __________.\nComunicazione al Kantonsgericht des Kantons __________, 1. Abteilung.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}