{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-03-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2002-4_2002-03-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59148&nX40_KEY=4930434&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fc0fd9d214699542f62c44a3d2514113"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.03.2002 10.2002.4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.03.2002 10.2002.4"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.03.2002 10.2002.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:00:02", "Checksum": "b8a94e5c11759eddbb3597f949b43d03", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.03.2002 10.2002.4\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n2 marzo 2002/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente, |\n|\nsegretario: |\nAmbrosini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 22 febbraio 2002 presentata da\n|\n|\n__________ (patrocinata dall'avv. __________) __________ (patrocinata dall'avv. __________) e __________ formanti la Comunione ereditaria fu __________ (1907-1990), già in __________ |\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nrelativa alla sentenza emessa il 4 aprile 2001 dalla prima sezione del Tribunale cantonale di __________ (Kantonsgericht des Kantons __________, 1. Abteilung) nella procedura di divisione dell'eredità; |\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 4 aprile 2001 la prima sezione del Tribunale cantonale di __________ ha accertato che __________ nata __________ è usufruttuaria dell'intera eredità lasciata dal marito __________ e che la figlia __________ è divenuta proprietaria esclusiva delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ (“Case __________ ”);\nche con la sentenza stessa il Tribunale ha invitato l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a trasferire la proprietà dei fondi, ancora intestati a __________, a __________, e a iscrivere __________ quale usufruttuaria;\nche il 22 febbraio 2002 gli eredi hanno chiesto congiuntamente alla Camera civile di appello, per mezzo del Tribunale cantonale di __________, la delibazione del predetto giudizio nel Cantone Ticino;\nche la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio in questa sede, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);\nche il dispositivo della decisione con cui il tribunale confederato ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a trasferire la proprietà delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ a __________ e a iscrivere __________ quale usufruttuaria (n. 15) è il solo suscettibile di delibazione nel Cantone Ticino;\nche la decisione del tribunale ha acquisito forza di giudicato il\n6 aprile 2001, come ha dichiarato il giudice relatore del Tribunale nell'istanza del 22 febbraio 2002 a questa Camera;\nche dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);\nche le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio davanti al Tribunale cantonale di __________, tanto da chiedere ora la delibazione del noto dispositivo nel Cantone Ticino;\nche sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 CPC;\nche gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti (art. 10 cpv. 1 LTG);\nche non è il caso invece di attribuire ripetibili, nessuna delle parti potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148\ncpv. 1 CPC;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 15 della sentenza emanata il 4 aprile 2001 con cui il Tribunale cantonale di __________, 1ª sezione (Kantonsgericht des Kantons __________, 1. Abteilung) invita l'ufficiale del registro fondiario a trasferire la proprietà delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ a __________ e a iscrivere __________ quale usufruttuaria è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\n– avv. __________;\n– avv. __________;\n– __________.\nComunicazione al Kantonsgericht des Kantons __________, 1. Abteilung.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}