n. 2); che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC; che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti, libera l'ex moglie di chiedere poi all'ex marito il rimborso di metà della somma in virtù di quanto prevede il dispositivo n. 3 della sentenza; che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili a una parte o all'altra, nessuna delle parti potendosi definire “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: