vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che le clausole n. 12.3 e 12.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 6 della sentenza emanata fra le parti il 24 ottobre 2002 dal presidente del Tribunale di Rheinfelden (Gerischtspräsidium Rheinfelden) sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: | | – avv. __________; – __________. | Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria