vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 2.5 della convenzione sugli effetti del divorzio omologata con sentenza emanata fra le parti il 27 maggio 2002 dal presidente del Tribunale cantonale di Nidvaldo (Kantonsgerichtspräsidium I Nidwalden) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: | | – __________; – __________. | Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria