che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro presentata il 7 marzo 2002 al presidente del tribunale per l'approvazione; che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC; che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, come i coniugi medesimi hanno pattuito nella citata convenzione (clausola n. 2.5); che non si giustifica di attribuire ripetibili a una parte o all'altra, nessuna delle parti potendosi definire “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: