{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-12-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2002-34_2002-12-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59101&nX40_KEY=4711357&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "67d6da453d5315c49763dd0d6ce84648"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2002.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.12.2002 10.2002.34"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.12.2002 10.2002.34"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.12.2002 10.2002.34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:47:17", "Checksum": "f125f014eeee3c677a2a6bb0e2a5512f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.12.2002 10.2002.34\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 29 novembre 2002 presentata da\nriguardante la sentenza del 27 maggio 2002 con cui il presidente del Tribunale cantonale di Nidvaldo (Kantonsgerichtspräsidium I Nidwalden) ha pronunciato il divorzio tra lui e\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 27 maggio 2002 il presidente del Tribunale cantonale di Nidvaldo (Kantonsgerichtspräsidium I Nidwalden), Stans, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1970 da __________ e __________, omologando la convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta dalle parti;\nche in tale accordo __________ dichiara di cedere al marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ (42/1000, corrispondente all'appartamento n. 1), il marito impegnandosi da parte sua ad assumere l'intero onere ipotecario gravante il bene (clausola n. 2.5);\nche __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 29 novembre 2002, la delibazione della citata sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso della quota di comproprietà ancora intestata all'ex moglie nel registro fondiario;\nche in un'attestazione del 9 dicembre 2002 __________ dichiara di rinunciare al contraddittorio davanti alla Camera;\nche, la documentazione risultando completa e la convenuta avendo dichiarato di rinunciare a esprimersi, nulla osta all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);\nche la clausola n. 2.5 della convenzione sulle conseguenze del divorzio con cui __________ dichiara di cedere al marito la sua quota di un mezzo sulla proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, il marito impegnandosi ad assumere l'onere ipotecario gravante il bene, sono i soli punti della sentenza confederata suscettibili di esecuzione nel Ticino;\nche le altre clausole della convenzione omologata dal presidente del Tribunale cantonale di Nidvaldo riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;\nche la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato l'11 giugno 2002, come risulta dall'attestazione rilasciata il 6 dicembre 2002 dalla cancelleria del Tribunale confederato;\nche le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro presentata il 7 marzo 2002 al presidente del tribunale per l'approvazione;\nche sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;\nche gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, come i coniugi medesimi hanno pattuito nella citata convenzione (clausola n. 2.5);\nche non si giustifica di attribuire ripetibili a una parte o all'altra, nessuna delle parti potendosi definire “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 2.5 della convenzione sugli effetti del divorzio omologata con sentenza emanata fra le parti il 27 maggio 2002 dal presidente del Tribunale cantonale di Nidvaldo (Kantonsgerichtspräsidium I Nidwalden) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente La segretaria"}