d della convenzione; che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili a una parte o all'altra; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 3 della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con sentenza emanata fra le parti 7 maggio 2002 dal Tribunale distrettuale di Zurigo (Bezirksgericht Zürich, 2. Abteilung) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: | | – avv. __________;