che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione; che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC; che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC, libera poi l'istante di chiedere all'ex marito il rimborso di metà della somma in virtù di quanto prevede la clausola n. 3 lett. d della convenzione;