1 CPC, libero l'istante di chiedere poi all'ex moglie il rimborso di metà della somma in virtù di quanto prevede la clausola n. 5.3 della convenzione; che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili a una parte o all'altra; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che le clausole n. 5.3 e 5.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologate con sentenza emanata fra le parti 24 luglio 2002 dal giudice unico del Tribunale distrettuale di Höfe (Einzelrichter des Bezirksgerichts Höfe) sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr.