che il 5 dicembre 2002 l'istante ha prodotto fotocopia di tale attestazione, pretendendo – a torto – ch'essa fosse già acclusa alla sentenza (in realtà l'esemplare agli atti ne è sprovvisto); che, la documentazione risultando completa e la convenuta avendo dichiarato previamente di acquiescere, nulla osta all'emanazione del giudizio; e considerando in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett.