{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-12-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2002-32_2002-12-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59103&nX40_KEY=4711357&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b2af2780d5d0decac3b568e9073bd3fd"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2002.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.12.2002 10.2002.32"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.12.2002 10.2002.32"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.12.2002 10.2002.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:15:19", "Checksum": "6bf90f79b79a189a9975ee8935ff7127", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.12.2002 10.2002.32\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per statuire sull'istanza di delibazione del 7 novembre 2002 presentata da\nriguardante la sentenza del 24 luglio 2002 con cui il giudice unico del Tribunale distrettuale di Höfe (Einzelrichter des Bezirks-gerichts Höfe), Wollerau (Canton Svitto), ha pronunciato il divorzio tra l'istante e\n__________;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 24 luglio 2002 il giudice unico del Tribunale distrettuale di Höfe (Einzelrichter des Bezirksgerichts Höfe), Wollerau (Canton Svitto), ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1981 da __________ e __________, omologando la convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta dalle parti;\nche in tale accordo __________ dichiara di cedere al marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. __________ RFD di __________ (abitazione e prato, 1409 m²), arredamento compreso, il marito impegnandosi da parte sua ad assumere l'intero onere ipotecario gravante il bene ed entrambi i coniugi convenendo – per il resto – di chiedere all'autorità fiscale il differimento dell'imposta sugli utili immobiliari a norma dell'art. 125 lett. b seconda frase LT (clausole n. 5.3 e 5.4);\nche __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 7 novembre 2002, la delibazione della citata sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso della quota di comproprietà ancora intestata all'ex moglie nel registro fondiario;\nche in un'attestazione del 22 novembre 2002 (sic), allegata all'istanza, __________ conferma di aderire alla richiesta e di consentire al trasferimento in questione;\nche il giudice delegato di questa Camera, accertata la mancanza di un'attestazione relativa al passaggio in giudicato della sentenza da delibare, ha fissato all'istante il 4 dicembre 2002 un termine di dieci giorni per rimediare al difetto;\nche il 5 dicembre 2002 l'istante ha prodotto fotocopia di tale attestazione, pretendendo – a torto – ch'essa fosse già acclusa alla sentenza (in realtà l'esemplare agli atti ne è sprovvisto);\nche, la documentazione risultando completa e la convenuta avendo dichiarato previamente di acquiescere, nulla osta all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);\nche le clausole n. 5.3 e 5.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio con cui __________ dichiara di cedere al marito la sua quota di un mezzo sulla particella n. __________ RFD di __________, mobilio compreso, il marito impegnandosi ad assumere l'onere ipotecario gravante il bene ed entrambi i coniugi convenendo di chiedere all'autorità fiscale il differimento dell'imposta sugli utili immobiliari, sono i soli punti della sentenza confederata suscettibili di esecuzione nel Ticino;\nche le altre clausole della convenzione omologata dal Tribunale distrettuale di Höfe riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;\nche la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 5 settembre 2002, come risulta dall'attestazione rilasciata il 17 settembre successivo dalla cancelleria del Tribunale distrettuale, prodotta dall'istante a questa Camera il 5 dicembre 2002;\nche le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro presentata al giudice unico il 22 marzo 2002 per l'approvazione;\nche sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;\nche gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC, libero l'istante di chiedere poi all'ex moglie il rimborso di metà della somma in virtù di quanto prevede la clausola n. 5.3 della convenzione;\nche per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili a una parte o all'altra;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che le clausole n. 5.3 e 5.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologate con sentenza emanata fra le parti 24 luglio 2002 dal giudice unico del Tribunale distrettuale di Höfe (Einzelrichter des Bezirksgerichts Höfe) sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}