4, 111 lb 191 consid. 7a); che tale esame si risolverebbe nondimeno, nel caso specifico, in un esercizio sprovvisto di reale portata, nessuno potendosi reputare “soccombente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC) in mancanza di opposizione alla domanda; che, d'altro canto, l'istante non ha chiesto la delibazione del provvedimento a suo esclusivo vantaggio, ma anche nell'interesse pubblico, per evitare l'avvio di una nuova procedura nel Cantone avente il medesimo scopo; che, ciò posto, si giusitifica di soprassedere al prelievo di tasse o spese; richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC, decreta: