che, secondo quest'ultima norma, quando una lite diventa priva d'oggetto o d'interesse giuridico, il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”; che in concreto occorrerebbe valutare sommariamente, ciò premesso, quale verosimile probabilità di buon esito avrebbe avuto l'istanza se la Camera avesse giudicato al riguardo (cfr. DTF 118 la 494 consid. 4, 111 lb 191 consid.