che l'art. 151 CPC si limita a evocare la desistenza, la transazione o l'acquiescenza, prevedendo unicamente che in siffatte ipotesi “le tasse, le spese e le ripetibili sono fissate e ripartite, a richiesta di parte, dal giudice adito”; che nondimeno, come ha già avuto modo di precisare la giurisprudenza, ove una lite diventi priva d'oggetto o d'interesse giuridico si applica per analogia l'art. 72 della procedura civile federale (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 con richiamo);