che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione; che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 lett. a e c CPC; che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti (art. 10 LTG) in ragione di metà ciascuno (come tutte le spese correlate alla procedura: clausola n. 12 della convenzione sugli effetti del divorzio); che non è il caso di attribuire ripetibili, nessuna delle parti potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv.