c); che il dispositivo n. 2 con cui il tribunale confederato ha omologato le clausole n. 5.1, 5.2 e 5.3 della convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito ai noti trapassi immobiliari è il solo suscettibile di essere eseguito nel Ticino; che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone; che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il 13 maggio 2002, come risulta dal dispositivo n. 5 del giudizio esibito per la delibazione;