{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-10-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2002-27_2002-10-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59108&nX40_KEY=4711363&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "338181ce54da63db4e582a5a7bcba101"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2002.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.10.2002 10.2002.27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.10.2002 10.2002.27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.10.2002 10.2002.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:45:18", "Checksum": "fc662d95a4f8a279c8bd2157b344e248", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.10.2002 10.2002.27\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 23 settembre 2002 presentata da\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 13 maggio 2002 il presidente del Tribunale di __________ (Gerichtspräsidium __________) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1978 da __________ e __________;\nche con il dispositivo n. 2 di quella sentenza il giudice ha omologato una convenzione sulle conseguenze del divorzio in cui __________ dichiara di cedere all'ex moglie, in liquidazione del regime matrimoniale, la proprietà della particella n. __________ RFD di __________, impegnandosi essa ad assumerne il carico ipotecario (clausola n. 5.1), mentre __________ dichiara di cedere all'ex marito la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. __________ RFD di __________ (clausola n. 5.2), gli ex coniugi accordandosi un reciproco diritto di prelazione sui rispettivi fondi per 25 anni (clausola n. 5.3);\nche __________ e __________ chiedono ora a questa Camera, con istanza del 23 settembre 2002, la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;\nche l'istanza congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);\nche il dispositivo n. 2 con cui il tribunale confederato ha omologato le clausole n. 5.1, 5.2 e 5.3 della convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito ai noti trapassi immobiliari è il solo suscettibile di essere eseguito nel Ticino;\nche gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;\nche la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il\n13 maggio 2002, come risulta dal dispositivo n. 5 del giudizio esibito per la delibazione;\nche le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;\nche sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 lett. a e c CPC;\nche gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti (art. 10 LTG) in ragione di metà ciascuno (come tutte le spese correlate alla procedura: clausola n. 12 della convenzione sugli effetti del divorzio);\nche non è il caso di attribuire ripetibili, nessuna delle parti potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 13 maggio 2002 con cui il Gerichtspräsidium __________ ha omologato le clausole n. 5.1, 5.2 e 5.3 della convenzione sulle conseguenze del divorzio è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione all'avv. __________.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}