che le spese del giudizio odierno andrebbero a carico dell'istante, nessuno potendosi reputare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC in mancanza di qualsiasi opposizione alla domanda; che l'istante tuttavia non chiede la delibazione dei tre provvedimenti a suo esclusivo vantaggio, ma anche nell'interesse pubblico, per evitare l'avvio di una nuova procedura nel Cantone Ticino avente il medesimo scopo; che in tali circostanze si giustifica equitativamente di rinunciare al prelievo di oneri processuali; pronuncia: