2 CC) e non compatibile con l'ordine pubblico interno, una persona domiciliata all'estero – per di più a grande distanza – potendo essere designata in veste di tutrice solo per motivi assolutamente eccezionali (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 50 ad art. 379 CC), in concreto neppure prospettati dalla Commissione tutoria; che l'autorizzazione all'espatrio insieme con la nuova tutrice rilasciata il 25 febbraio 2002 dal consiglio di famiglia designato dal giudice tutelare presso il Tribunal d'Instance di __________ non ha portata propria in Svizzera, essendo destinato anzitutto a legittimare la partenza della minorenne davanti alle autorità francesi;