l'Ufficio federale di giustizia – preposta a ricevere le richieste (e a trasmettere all'estero le richieste elvetiche), ma tale autorità non esegue direttamente le misure estere, limitandosi essa a selezionare le domande, a cooperare con le altre autorità straniere e a vigilare sul rapido svolgimento dell'azione (FF 1983 I pag. 111, n. 5); che, ciò premesso, la competenza funzionale della Camera civile di appello è data in ossequio ai combinati disposti degli art. 29 cpv. 1 prima frase LDIP (secondo cui un'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere proposta all'autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera) e 511 cpv. 1 e 2 CPC;