si veda anche l'art. 7 seconda frase della citata convenzione dell'Aia); che la convenzione europea del 20 maggio 1980 prevede, certo, un'autorità centrale – in Svizzera: l'Ufficio federale di giustizia – preposta a ricevere le richieste (e a trasmettere all'estero le richieste elvetiche), ma tale autorità non esegue direttamente le misure estere, limitandosi essa a selezionare le domande, a cooperare con le altre autorità straniere e a vigilare sul rapido svolgimento dell'azione (FF 1983 I pag. 111, n. 5); che, ciò premesso, la competenza funzionale della Camera civile di appello è data in ossequio ai combinati disposti degli art. 29 cpv.