a), ratificata tanto dalla Svizzera quanto dalla Francia (RS 0.211.230.01); che sotto questo profilo le due convenzioni si integrano a vicenda: l'una disciplina l'exequatur del provvedimento estero, l'altra la messa in atto del provvedimento medesimo nello Stato richiesto (Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 58 ad art. 85 LDIP; Greiner in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, pag. 966, n. 105 sul diritto internazionale privato; si veda anche l'art. 7 seconda frase della citata convenzione dell'Aia); che la convenzione europea del 20 maggio 1980 prevede, certo, un'autorità centrale – in Svizzera: