{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-02-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2002-22_2003-02-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59109&nX40_KEY=4927987&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b5fcbf27e3571905845787e00a292986"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.02.2003 10.2002.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.02.2003 10.2002.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.02.2003 10.2002.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:29:02", "Checksum": "2fba135c1998740ee506b47e59a8199f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.02.2003 10.2002.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche l'istante tuttavia non chiede la delibazione dei tre provvedimenti a suo esclusivo vantaggio, ma anche nell'interesse pubblico, per evitare l'avvio di una nuova procedura nel Cantone Ticino avente il medesimo scopo;\nche in tali circostanze si giustifica equitativamente di rinunciare al prelievo di oneri processuali;\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che:\na) l'interdizione di __________ pronunciata il 5 marzo 1996 dal giudice tutelare presso il Tribunal d'Instance di __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva come decisione di tutela a norma dell'art. 368 cpv. 1 CC;\nb) la sostituzione della tutrice decisa il 29 settembre 2000 dal consiglio di famiglia designato dal giudice tutelare presso il Tribunal d'Instance di __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva come nomina di tutore a norma dell'art. 379 cpv. 1 CC;\nc) l'autorizzazione all'espatrio insieme con la famiglia della tutrice rilasciata il 25 febbraio 2002 dal medesimo consiglio di famiglia è a sua volta riconosciuta e dichiarata esecutiva.\n2. Non si riscuotono tasse né spese.\n3. Intimazione:\n|\n|\n– __________; – Commissione tutoria regionale __________; – __________. |\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente La segretaria"}