{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-02-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2002-22_2003-02-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59109&nX40_KEY=4927987&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b5fcbf27e3571905845787e00a292986"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.02.2003 10.2002.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.02.2003 10.2002.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.02.2003 10.2002.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:29:02", "Checksum": "2fba135c1998740ee506b47e59a8199f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.02.2003 10.2002.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri relativi a tutele o altre misure protettive è disciplinata invece – ove la misura si riferisca a persone di età inferiore ai 16 anni – dalla convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sul ristabilimento dell'affidamento, del 20 maggio 1980 (art. 1 lett. a), ratificata tanto dalla Svizzera quanto dalla Francia (RS 0.211.230.01);\nche sotto questo profilo le due convenzioni si integrano a vicenda: l'una disciplina l'exequatur del provvedimento estero, l'altra la messa in atto del provvedimento medesimo nello Stato richiesto (Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 58 ad art. 85 LDIP; Greiner in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, pag. 966, n. 105 sul diritto internazionale privato; si veda anche l'art. 7 seconda frase della citata convenzione dell'Aia);\nche la convenzione europea del 20 maggio 1980 prevede, certo, un'autorità centrale – in Svizzera: l'Ufficio federale di giustizia – preposta a ricevere le richieste (e a trasmettere all'estero le richieste elvetiche), ma tale autorità non esegue direttamente le misure estere, limitandosi essa a selezionare le domande, a cooperare con le altre autorità straniere e a vigilare sul rapido svolgimento dell'azione (FF 1983 I pag. 111, n. 5);\nche, ciò premesso, la competenza funzionale della Camera civile di appello è data in ossequio ai combinati disposti degli art. 29 cpv. 1 prima frase LDIP (secondo cui un'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere proposta all'autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera) e 511 cpv. 1 e 2 CPC;\nche nel caso specifico si tratta, in sostanza, di riconoscere e di dichiarare esecutivi tre provvedimenti esteri: l'interdizione di __________ pronunciata il 5 marzo 1996 dal giudice tutelare presso il Tribunal d'Instance di __________, la sostituzione della tutrice decisa il 29 settembre 2000 dal consiglio di famiglia designato dal giudice tutelare presso il Tribunal d'Instance di __________ e l'autorizzazione all'espatrio insieme con la nuova tutrice rilasciata il 25 febbraio 2002 dal medesimo consiglio di famiglia;\nche provvedimenti del genere, per essere delibati, devono emanare dai tribunali o dalle autorità competenti dello Stato in cui sono stati emessi, devono avere acquisito carattere definito e devono rispettare l'ordine pubblico svizzero (art. 25 e 28 LDIP);\nche tutte e tre le decisioni in esame emanano senza dubbio dall'autorità competente, __________ essendo cittadina francese e avendo mantenuto la dimora abituale in Francia fino all'espatrio (art. 1 e 3 della convenzione dell'Aia, art. 7 della convenzione europea);\nche tutte e tre le decisioni hanno acquisito carattere definitivo, non essendo state oggetto di ricorso, come attestano il Tribunal d'Instance di __________ e il Tribunal d'Instance di __________ con dichiarazioni del 15 e del 17 ottobre 2002;\nche, salvo quanto si dirà in appresso, nessuna delle tre decisioni risulta contraria all'ordine pubblico svizzero (art. 16 della convenzione dell'Aia, art. 9 e 10 della convenzione europea), nemmeno per i motivi enunciati all'art. 27 LDIP o per le riserve apportate dalla Svizzera alle due convenzioni e nemmeno dopo l'audizione della minorenne, avvenuta il 28 gennaio 2002 in ossequio all'art. 15 lett. a della convenzione europea;\nche nelle circostanze descritte l'interdizione decisa il 5 marzo 1996 dal giudice tutelare presso il Tribunal d'Instance di __________ può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva come decisione di tutela a norma dell'art. 368 cpv. 1 CC;\nche la sostituzione della tutrice decisa il 29 settembre 2000 dal consiglio di famiglia designato dal giudice tutelare presso il Tribunal d'Instance di __________ può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva come nomina di tutore a norma dell'art. 379 cpv. 1 CC;\nche non può essere riconosciuta invece la designazione della tutrice sostituta, figura ignota al diritto svizzero (il quale prevede, se mai, più tutori agenti in comune: art. 379 cpv. 2 CC) e non compatibile con l'ordine pubblico interno, una persona domiciliata all'estero – per di più a grande distanza – potendo essere designata in veste di tutrice solo per motivi assolutamente eccezionali (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 50 ad art. 379 CC), in concreto neppure prospettati dalla Commissione tutoria;\nche l'autorizzazione all'espatrio insieme con la nuova tutrice rilasciata il 25 febbraio 2002 dal consiglio di famiglia designato dal giudice tutelare presso il Tribunal d'Instance di __________ non ha portata propria in Svizzera, essendo destinato anzitutto a legittimare la partenza della minorenne davanti alle autorità francesi;\nche nondimeno l'autorizzazione potrebbe eventualmente tornare utile – nel Ticino – per questioni legate a permessi in materia di polizia degli stranieri, onde l'opportunità di riconoscerla e di dichiararla esecutiva, anche per agevolare l'opera della tutrice;\nche in concreto non risultano sussistere formali decisioni delle autorità francesi, per converso, sull'affidamento della minorenne alla famiglia della tutrice, tranne quella presa il 1° aprile 1996 dal consiglio di famiglia designato del giudice tutelare presso il Tribunal d'Instance di __________ (ormai superata), sicché al riguardo statuirà – dandosi il caso – la Commissione tutoria;\nche le spese del giudizio odierno andrebbero a carico dell'istante, nessuno potendosi reputare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC in mancanza di qualsiasi opposizione alla domanda;"}