{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-02-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2002-22_2003-02-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59109&nX40_KEY=4927987&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b5fcbf27e3571905845787e00a292986"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.02.2003 10.2002.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.02.2003 10.2002.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.02.2003 10.2002.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:29:02", "Checksum": "2fba135c1998740ee506b47e59a8199f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.02.2003 10.2002.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano, 17 febbraio 2003/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani |\n|\nsegretaria: |\nChietti Soldati, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 26 luglio 2002 presentata da\n|\n|\n__________ (rappresentata dalla Commissione tutoria regionale __________) |\n|\n|\n|\nriguardante\n– la decisione del 5 marzo 1996 con cui il giudice tutelare presso il Tribunal d'Instance di __________ l'ha sottoposta a tutela,\n– la decisione del 29 settembre 2000 con cui il consiglio di famiglia designato dal giudice tutelare presso il Tribunal d'Instance di __________ le ha designato come tutrice |\n|\n|\n|\n|\n|\n__________,\n– e la decisione del 25 febbraio 2002 con cui il medesimo consiglio di famiglia ha autorizzato l'espatrio della minorenne dalla Francia unitamente alla famiglia della tutrice;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con ordinanza del 5 marzo 1996 il giudice tutelare presso il Tribunal d'Instance di __________ ha sottoposto a interdizione __________, cittadina francese nata __________ 1987 a __________, i cui genitori __________ e __________ erano deceduti rispettivamente l'11 marzo 1995 e il 14 giugno 1990;\nche il consiglio di famiglia designato dallo stesso giudice tutelare ha nominato il 1° aprile 1996 __________, sorellastra della minorenne, in qualità di tutrice e __________, fratellastro di lei, in qualità di tutore sostituto, decidendo di affidare la minorenne in custodia ad __________;\nche entrambe le decisioni sono passate in giudicato;\nche con decisione del 29 settembre 2000 il nuovo consiglio di famiglia designato dal giudice tutelare presso il Tribunal d'Instance di __________ ha designato un altro tutore a __________, trasferitasi dal 1° luglio 2000 presso i coniugi __________ e __________, nella persona della stessa __________, mentre in qualità di sostituta è stata nominata la precedente tutrice __________;\nche il 25 febbraio 2002, accertata l'intenzione manifestata dai coniugi __________ di trasferirsi a Friburgo dal 1° luglio 2002, il medesimo consiglio di famiglia ha autorizzato l'espatrio della tutelata alla volta della Svizzera insieme con la famiglia affidataria;\nche queste due ultime decisioni sono pure passate in giudicato;\nche il 20 luglio 2002 la famiglia della tutrice ha preso domicilio a __________;\nche la Commissione tutoria regionale __ ha instato il 26 luglio 2002 davanti alla Camera civile di appello in rappresentanza di __________ per la delibazione della tutela e delle due decisioni prese dal consiglio di famiglia il 29 settembre 2000 e il 25 febbraio 2002, in modo da evitare l'avvio di una nuova procedura di interdizione nel Cantone Ticino;\nche il giudice delegato di questa Camera ha invitato il 6 agosto 2002 la Commissione tutoria regionale a procurarsi un esemplare completo e autenticato delle decisioni emesse dalle autorità francesi, con le attestazioni del passaggio in giudicato;\nche il 2 ottobre 2002, accertato come nulla fosse pervenuto, il giudice delegato ha fissato alla Commissione tutoria regionale un termine di 60 giorni per produrre la documentazione citata;\nche il 4 novembre 2002 la Commissione tutoria regionale ha trasmesso gli atti richiesti;\nche, accertato ciò, con ordinanza del 6 novembre 2002 il giudice delegato ha impartito alla tutrice __________ un termine di 10 giorni per dichiarare se intendesse opporsi alla richiesta della Commissione tutoria, con l'avvertimento che il silenzio sarebbe stato interpretato come acquiescenza;\nche __________ è rimasta silente;\nche il 13 dicembre 2002, appurato come __________ (quindicenne capace di discernimento) non fosse stata sentita dall'autorità tutoria, il giudice delegato ha convocato lei medesima per un'audizione;\nche al colloquio, tenutosi il 28 gennaio 2002, __________ ha mostrato di capire perfettamente il significato della procedura di delibazione, precisando che nessun problema di alcun genere è mai insorto fra lei e la tutrice;\nche la tutrice, ascoltata dalla Camera subito dopo il colloquio, ha confermato la perfetta intesa personale con la tutelata;\nche nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che in materia di “tutela e altri provvedimenti protettivi” sul piano internazionale l'art. 85 cpv. 1 LDIP dichiara applicabile – sia per quanto riguarda la competenza e il diritto applicabile, sia per quanto attiene al riconoscimento di decisioni o provvedimenti stranieri – la convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori (RS 0.211.231.01);\nche secondo l'art. 7 prima frase di tale convenzione, in effetti, le misure prese dalle autorità competenti “sono riconosciute in tutti gli stati contraenti”;\nche tra la Svizzera e Francia vigeva invero una convenzione bilaterale del 15 giugno 1869 (RS 0.276.193.491), il cui art. 10 sembrava prevalere – almeno in parte – sulla citata convenzione dell'Aia (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2, Berna 1983, pag. 83 n. 327 segg.), ma tale accordo è stato abrogato con l'entrata in vigore della convenzione di Lugano (Berti/Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 19 ad art. 25 LDIP);"}