che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili, a una parte o all'altra; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza emanata fra le parti il 23 gennaio 2002 con cui il presidente del Tribunale civile di Basilea Città (Zivilgerichtspräsidium Basel-Stadt) ha omologato la clausola n. 9 della convenzione sulle conseguenze del divorzio è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3.