{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-07-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2002-16_2002-07-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59114&nX40_KEY=4711368&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fea7b83f65f3a0e55bbf947c02f20ae2"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2002.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.07.2002 10.2002.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.07.2002 10.2002.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.07.2002 10.2002.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:43:32", "Checksum": "b6be9ae0eb8e290f408cc47f66efe3bc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.07.2002 10.2002.16\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 20 giugno 2002 presentata da\nriguardante la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti dal presidente del Tribunale civile di Basilea Città (Zivilgerichts-präsidium Basel-Stadt) il 23 gennaio 2002 tra l'istante e\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 23 gennaio 2002 il presidente del Tribunale civile di Basilea Città (Zivilgerichtspräsidium Basel-Stadt) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1986 da __________ e __________;\nche con il dispositivo n. 3 della sentenza il tribunale ha omologato la convenzione sulle conseguenze del divorzio, in cui __________ dichiara di cedere all'ex marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) della particella n. __________ RFD di __________ (clausola n. 9);\nche __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 20 giugno 2002, la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;\nche l'udienza del 10 luglio 2002, indetta per la discussione, è andata deserta;\nche in tali condizioni il giudizio va emesso sulla base degli atti, come esplicitamente si avvertiva nell'ordinanza di convocazione all'udienza;\ne considerando\nin diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);\nche il dispositivo n. 3 con cui il tribunale confederato ha omologato la clausola n. 9 della convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito al noto trapasso immobiliare è il solo suscettibile di essere eseguito nel Ticino;\nche gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;\nche la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato lo stesso giorno della sua emanazione, come risulta dall'attestato apposto sull'esemplare del giudizio esibito per la delibazione;\nche le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;\nche sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 lett. a e c CPC;\nche gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nche per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili, a una parte o all'altra;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza emanata fra le parti il 23 gennaio 2002 con cui il presidente del Tribunale civile di Basilea Città (Zivilgerichtspräsidium Basel-Stadt) ha omologato la clausola n. 9 della convenzione sulle conseguenze del divorzio è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\n– avv. __________;\n– __________.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}