| | | | | | | | Incarto n. | 10 luglio 2002/rgc | In nome | | || | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | Epiney-Colombo, presidente, | | segretario: | Ambrosini, vicecancelliere | sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 20 giugno 2002 presentata da | | __________ (patrocinato dall'avv. __________) | riguardante la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti dal presidente del Tribunale civile di Basilea Città (Zivilgerichts-präsidium Basel-Stadt) il 23 gennaio 2002 tra l'istante e | | __________; | | | | esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con sentenza del 23 gennaio 2002 il presidente del Tribunale civile di Basilea Città (Zivilgerichtspräsidium Basel-Stadt) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1986 da __________ e __________; che con il dispositivo n. 3 della sentenza il tribunale ha omologato la convenzione sulle conseguenze del divorzio, in cui __________ dichiara di cedere all'ex marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) della particella n. __________ RFD di __________ (clausola n. 9); che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 20 giugno 2002, la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino; che l'udienza del 10 luglio 2002, indetta per la discussione, è andata deserta; che in tali condizioni il giudizio va emesso sulla base degli atti, come esplicitamente si avvertiva nell'ordinanza di convocazione all'udienza; e considerando in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c); che il dispositivo n. 3 con cui il tribunale confederato ha omologato la clausola n. 9 della convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito al noto trapasso immobiliare è il solo suscettibile di essere eseguito nel Ticino; che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone; che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato lo stesso giorno della sua emanazione, come risulta dall'attestato apposto sull'esemplare del giudizio esibito per la delibazione; che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione; che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 lett. a e c CPC; che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC; che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili, a una parte o all'altra; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza emanata fra le parti il 23 gennaio 2002 con cui il presidente del Tribunale civile di Basilea Città (Zivilgerichtspräsidium Basel-Stadt) ha omologato la clausola n. 9 della convenzione sulle conseguenze del divorzio è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. __________; – __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario