1984 pag. 67 consid. 3b), sia perché tale norma si applica solo ove i massimi tariffari non bastino a rimunerare adeguatamente il patrocinatore (Rep. 1983 pag. 104 consid. 4 in fine), ciò che non è il caso in concreto. Il patrocinio essendo terminato prima della sentenza di merito, occorre ancora commisurare l'onorario all'opera concretamente svolta dal legale. In circostanze del genere ci si ispira, per analogia, all'art. 11 cpv. 2 TOA e si combina l'onorario secondo il valore con l'onorario a tempo. La prassi del Consiglio di moderazione ha elaborato a tal fine la seguente formula: O = 2 x Ov x Ot Ov + Ot dove O