Se non che, per tacere del fatto che la validità della convenzione non è revocata in dubbio neppure dalla convenuta (duplica, pag. 11), la richiesta subordinata degli attori risulta senza oggetto. Non riscontrandosi un interesse legittimo degli attori all'accertamento dei conguagli già sulla base di una convenzione presunta valida, è superfluo che questa Camera indaghi sull'eventuale nullità della convenzione medesima. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che nessun interesse legittimo giustificherebbe un'azione intesa a far dichiarare nulla la convenzione, neppure per un vizio della volontà, bastando a tale riguardo una semplice dichiarazione di parte (DTF 84 II 690 consid. 1 nel mezzo).