14. Subordinatamente gli attori chiedono che, “nella denegata ipotesi” in cui la Camera civile di appello accertasse d'ufficio la nullità della convenzione 25 marzo/13 aprile 1988 per difetto di forma o per altri motivi, sia dichiarata inefficace anche la successiva donazione del 15 luglio 1988, essendo questa un mero atto di esecuzione. Ciò ripristinerebbe la loro “libertà di movimento” e consentirebbe loro di disporre a piacimento dei beni loro attribuiti (replica, pag. 15 e 16). Se non che, per tacere del fatto che la validità della convenzione non è revocata in dubbio neppure dalla convenuta (duplica, pag. 11), la richiesta subordinata degli attori risulta senza oggetto.