Tale affermazione non è idonea però a dimostrare un interesse legittimo. Un'azione di accertamento non si giustifica per il solo fatto di non poter procedere altrimenti nelle vie giudiziali e di voler ottenere perciò una sentenza di accertamento “quale premessa di una successiva azione di condanna” (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 71 CPC: il caso riguardava un creditore che chiedeva di accertare il suo diritto di riscuotere per un certo numero d'anni determinati importi calcolati annualmente sulla cifra d'affari della ditta convenuta). La sussidiarietà non sostanzia, da sé sola, un interesse degno di protezione.