, pag. 45 n. 137). Invocare genericamente di essere “limitati nella (…) libertà di disposizione economica” o “nelle valutazioni circa le (…) proprie disposizioni testamentarie” (verbale di udienza preliminare, pag. 2 in alto) non è sufficiente. Tanto meno ove si consideri che, al momento di firmare la convenzione, il fatto di dover attendere l'estinzione dell'usufrutto materno per conoscere l'entità dei conguagli relativi alla successione paterna era non solo largamente prevedibile, ma finanche insito nella formulazione esplicita della clausola convenzionale. 10.