Prima che si estingua tale usufrutto, dunque, non è possibile condurre a termine la divisione. 9. Ciò posto, in concreto la sussidiarietà dell'azione di accertamento è senz'altro data. Che poi sussista incertezza sull'ammontare dei conguagli sgorganti dalla convenzione del 25 marzo/13 aprile 1988, compresa in particolare la metodica cui deve attenersi il computo delle spettanze, è indubbio. Rimane il problema di sapere se gli attori abbiano dimostrato un interesse legittimo all'accertamento giudiziario, ovvero se non si possa ragionevolmente pretendere da loro che tollerino oltre la situazione.