Che l'interesse legittimo a un'azione di accertamento sia subordinato – di regola – all'impossibilità di esperire un'azione di condanna è già stato rilevato (consid. 3). In concreto, conformemente alla clausola finale contenuta nella convenzione del 25 marzo/ 13 aprile 1988, i conguagli tra gli eredi saranno esigibili solo al momento in cui cesserà il diritto d'usufrutto in favore della vedova (doc. _; sopra, lett. C), circostanza su cui le parti concordano (petizione, pag. 18 in alto; duplica, pag. 4 nel mezzo). Sotto questo profilo un'azione di condanna volta all'adempimento dell'accordo è quindi, per il momento, impossibile.