allorché l'attore chieda solo una parte delle prestazioni (Vogel/Spühler, op. cit., pag. 195 n. 29 segg.; Hohl, op. cit., pag. 46 n. 143). Nemmeno l'ammissibilità di un'azione costitutiva esclude a priori un'azione di accertamento. Anche quando sia data un'azione di divisione ereditaria o un'azione di riduzione, per esempio, resta possibile far accertare separatamente – in situazioni particolari – l'obbligo di collazione a carico di determinati coeredi (DTF 123 III 49; Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 21 ad art. 626).