Nella misura in cui tende a far constatare l'esistenza o l'inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico disciplinato da leggi federali, l'azione di accertamento è retta ormai dall'ordinamento federale medesimo (DTF 110 II 352, 119 II 370 consid. 2a). Le norme cantonali di procedura non hanno più portata propria, salvo per quanto riguarda l'accertamento di determinati fatti – come, appunto, l'autenticità di documenti – oppure questioni regolate dal diritto privato cantonale (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7ª edizione, pag. 194 n. 25; Hohl, op. cit., pag. 44 n. 130). In concreto non si ravvisano estremi del genere, né gli attori pretendono il contrario.